Sulla stabilizzazione parola ai giudici ordinari
Pubblicato il 21 novembre 2007
Condividi l'articolo:
Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 3746 depositata il 14 novembre 2007, chiarisce che i ricorsi contro i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche decidono l’esclusione di un richiedente dal procedimento di stabilizzazione devono essere presentati davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Si tratta della prima sentenza sulle stabilizzazioni del personale precario previste dalla Finanziaria 2007 e si pone in contrasto con quanto stabilito dal ministero dell’Interno e della Funzione pubblica che reputano le stabilizzazioni alla stregua delle progressioni verticali: se il contenzioso in tema non appartiene al giudice amministrativo e se non sono assimilabili alle procedure concorsuali allora vanno inquadrate come qualcosa di diverso tanto dalle assunzioni tramite concorsi pubblici che dalle progressioni verticali.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: