Sulla confisca il nodo del regime transitorio
Autore: eDotto
Pubblicato il 10 novembre 2008
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L’articolo 143 della legge 244/07 ha introdotto nel nostro ordinamento penale/tributario l’istituto della confisca per equivalente nei casi di condanna o di patteggiamento per uno dei reati previsti dal Dlgs 274/2000. Dunque, viene disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, tranne nel caso di condanna per occultamento o distruzione delle scritture contabili. In particolare, nel caso in cui questi beni non siano individuabili o appartengano a persona estranea al reato, il giudice deve disporre la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente. Da qui, la definizione di “confisca per equivalente”. Nonostante la validità dell’istituto, che consente all’Autorità giudiziaria di “aggredire” i beni di chi riporta una condanna per un reato di usura, truffa o delitti a danno della Pa, eccetera, sotto il profilo più strettamente procedurale rimangono aperti alcuni dubbi circa la sua applicazione. In primo luogo, è da far chiarezza sull’applicabilità della disciplina ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 244/07. Dato che la confisca è una misura di sicurezza, secondo alcuni potrebbe essere applicata, pur in assenza di una norma transitoria, anche a quei procedimenti riguardanti reati commessi prima dell’entrata in vigore della citata norma. Altri, invece, ritengono che la confisca per equivalente sarebbe da considerare una misura sanzionatoria e, in quanto tale, dovrebbe essere irretroattiva. Non è poi da trascurare neanche il fatto che l’applicazione della confisca ai reati tributari sia causa di seri problemi di coordinamento tra giudizio penale e giudizio tributario, data l’assenza di una norma che regola i rapporti tra la confisca in campo penale e il corrispondente strumento a livello amministrativo. Per tali ragioni, non è mai stata chiarita la natura dell’istituto, soprattutto sotto il profilo delle deterrenza, e alla luce del rispetto di quei diritti costituzionalmente garantiti.
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