Sul parere dell’ufficio niente contestazione

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La Ctp di Torino, sezione quarta, con la sentenza 45/2008, ha chiarito che solo gli atti che manifestano una volontà compiuta e definitiva dell’Amministrazione finanziaria lesiva degli interessi del contribuente sono impugnabili davanti al giudice tributario. Pertanto, non è ammissibile il ricorso avanzato contro un parere negativo espresso dall’agenzia delle Entrate in risposta all’istanza d’interpello per l’applicazione delle norme antielusive.
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