Suddivisione del Reddito di Cittadinanza, il Decreto in G.U.
Pubblicato il 23 luglio 2021
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Con pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, del Decreto Ministeriale 30 aprile 2021, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, vengono rese note le modalità operative per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza e la sua suddivisione tra i soggetti maggiorenni facenti parte del nucleo familiare del richiedente, nonché per i nuovi limiti di prelievo in contante.
Suddivisione del RdC tra i componenti del nucleo
Ai sensi del comma 2, del predetto Decreto, il beneficio può essere attribuito ai singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare previa richiesta del richiedente e solo qualora il Reddito di Cittadinanza liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore ad euro 200.
Nel caso in cui la richiesta di erogazione con suddivisione sia presentata contestualmente alla richiesta di RdC, verranno emesse un numero di carte corrispondenti al numero di persone a cui dovrà essere liquidata la prestazione.
Diversamente, nel caso in cui la richiesta di suddivisione intervenga successivamente, oltre alla prima carta RdC emessa, verranno emesse ulteriori carte a favore degli ulteriori componenti del nucleo familiare ed aventi diritto al beneficio. In tal senso, la suddivisione decorrerà dal secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Limiti al prelievo in contante
La carta RdC consentirà i prelievi in contante nei seguenti limiti di importo:
- per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minori presenti, sino ad euro 100 per ciascuna carta RdC individuale;
per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni sarà possibile prelevare mensilmente una somma non superiore ad euro 80 per ciascuna carta RdC individuale.
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