Successione legittima: diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili sempre riservati al coniuge superstite

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Con la sentenza n. 4847 depositata il 27 febbraio 2013, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento alla questione riguardante la spettanza o meno in favore del coniuge superstite del de cuius, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall'articolo 540, comma 2 del Codice civile - comunemente qualificati come “legati ex lege" - e, nell'ipotesi di risposta affermativa, dell'ulteriore questione se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli articoli 581 e 582 del Codice civile.

Con riferimento alla prima questione, i giudici di legittimità spiegano che la "ratio" dei diritti di abitazione ed uso riservati espressamente dall'articolo 540 comma 2, del Codice civile al coniuge stesso, è quella di realizzare, anche nella materia successoria, “una nuova concezione della famiglia” tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale, ma anche sotto quello etico e sentimentale. E tale finalità – si legge nel testo della decisione - è da ritenere evidentemente valida per il coniuge supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima, di modo che i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest'ultima. In ogni caso, infatti, la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona.

Relativamente alla conseguente questione concernente i criteri di calcolo del valore della quota di detto coniuge, le Sezioni Unite precisano di aderire all’indirizzo ermeneutico secondo cui i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli articoli 581 e 582 del Codice civile. In tale contesto, il valore capitale dei diritti in oggetto deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
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