Successione d’impresa, spazio ai patti
Pubblicato il 01 febbraio 2006
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Approvazione definitiva, ieri, da parte del Senato, dei cosiddetti "patti di famiglia", che, divenuti legge, permetteranno d'ora in avanti di stipulare contratti aventi ad oggetto la trasmissione tra stretti familiari delle attività economiche appartenenti ad uno di essi. Le modifiche normative sono intervenute con l'introduzione nel libro II, titolo IV, del Codice Civile (dopo l'articolo 768), del Capo V-bis; dell'articolo 768-bis; dell'articolo 768-ter e dell'articolo 768-quater. In base a queste disposizioni di legge è patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore può cedere, in tutto o in parte, l'azienda o quote societarie ad un discendente. A pena di nullità il contratto deve essere concluso con un atto pubblico. All'accordo partecipano anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero leggittimari, nel caso in cui si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Sono previsti, quindi, i meccanismi di compensazione: l'assegnatario dell'azienda deve compensare gli altri partecipanti al contratto, a meno di una loro rinuncia, con il pagamento di una somma di valore pari a quello della quota di leggittima loro spettante, oppure con una attribuzione "in natura" (qualora essa fosse prevista).
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