Studi in rotta di collisione con le società di comodo
Pubblicato il 30 aprile 2007
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Quasi tutte le società sono potenzialmente sottoponibili ad accertamento secondo gli studi di settore e la disciplina delle società di comodo, accertamenti che hanno dei punti di collegamento e delle analogie che finiscono per creare tra gli operatori sovrapposizioni e confusioni tra le varie regole. Punti in comune sono: le cause di esclusione per inizio attività; il periodo non normale; il valore dei beni strumentali che producono ricavi presuntivi. Nell'articolo vengono trattate le micro differenze utili anche in funzione di Unico 2007. Per ciò che riguarda l'esclusione, ad esempio, viene evidenziato che il primo periodo d'imposta è assunto con diverse implicazioni nei due strumenti di accertamento: per gli studi di settore è inteso il primo periodo d'imposta sostanziale, quindi il vero e proprio inizio di nuova attività; mentre, per le società di comodo è semplicemente citato il primo periodo d'imposta. Inoltre, per l'esclusione nel periodo d'imposta in cui si ha la cessazione dell'attività nel caso degli studi è la stessa cessazione a costituire causa di esclusione, mentre nel caso delle società di comodo l'esclusione per cessazione passa per il riconoscimento della disapplicazione da parte dell'agenzia delle Entrate e tramite istanza d'interpello. Anche per quanto riguarda i beni a deducibilità limitata ci sono micro differenze in quanto per gli studi di settore rilevano in base al costo fiscalmente deducibile, mentre per le società di comodo rilevano in base al costo storico, prescindendo dalla circostanza che esso possa essere o meno ammortizzato.
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