Regime premiale per 155 studi di settore esclusi i professionisti

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Regime premiale per 155 studi di settore esclusi i professionisti

Il 23 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che regola l'accesso alla disciplina premiale prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011, applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

Il documento, con numero di protocollo 99553/2017, contiene l'elenco dei 155 studi di settore relativi al periodo d'imposta 2016. Risulta così garantito l’accesso all'80% degli studi sui 193 elaborati per il periodo d’imposta 2016.

Soggetti interessati

Secondo le disposizioni normative richiamate possono accedere al regime premiale i contribuenti congrui, coerenti e normali agli studi di settore.

Si ricorda che gli ammessi al regime premiale possono beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento imposte dirette e Iva e la limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito complessivo.

La platea dei potenziali aventi diritto per l'anno d'imposta 2016 è pressoché stabile a quella degli anni precedenti: sono, infatti, stati adottati gli stessi criteri già utilizzati per il 2014/2015 e, quindi, non ci sono allargamenti a nuovi soggetti rispetto all'annualità precedente. Inoltre, il numero degli studi che rilasciano il via libera al regime premiale è addirittura inferiore rispetto a quello del 2015, quando erano in totale 159 gli studi di settore passati, ciò in virtù dell'aggregazione di alcuni modelli. Pertanto, ora, potranno accedere al regime premiale i contribuenti congrui, coerenti e normali (sugli indicatori previsti) alle risultanze degli studi di settore, che applicano uno dei 155 modelli per il periodo d’imposta 2016.

Anche per il periodo d'imposta 2016, specifica il provvedimento, gli studi ammessi sono stati scelti tra quelli che vedono approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

  • «efficienza e produttività del fattore lavoro»;
  • «efficienza e produttività del fattore capitale»;
  • «efficienza di gestione delle scorte»;
  • «redditività»;
  • «struttura».

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre tipologie tra quelle sopra riportate e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore «indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti».

Per accedere al regime premiale, i contribuenti devono aver dichiarato ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ed aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati e risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti.

Professionisti ancora esclusi

Resta ancora fuori dalla possibilità di accesso al regime di vantaggio la categoria dei professionisti.

Anche quest’anno non è previsto alcun beneficio in favore delle categorie professionali, fatta eccezione per i dentisti (studio YK21U previsto per l’attività d’impresa e di lavoro autonomo) e gli amministratori di condominio (studio WK 16U anch’esso per attività d’impresa e di lavoro autonomo).

A questo punto, si resta in attesa di vedere se il passaggio agli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa), per il prossimo anno, possa garantire l'accesso anche agli altri comparti economici finora esclusi, con particolare riferimento ai professionisti.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 11 maggio 2017 - Risultati attività svolta dall'Amministrazione fiscale, Cndcec sugli Isa – Moscioni

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