Studi di settore con adeguamento in due tempi
Pubblicato il 10 maggio 2007
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In base al comma 14, dell’articolo unico, della Finanziaria 2007 sono previsti degli indicatori di normalità economica da applicare a quei contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore per il 2006. Tali indicatori appaiono, però, i più dolorosi da applicare soprattutto perchè determinano l’innalzamento del livello di congruità. In attesa delle necessarie revisioni che saranno avviate per il periodo d’imposta 2007, il legislatore ha messo a punto una soluzione “ponte” che dovrebbe permettere al Fisco di valutare l’incremento della congruità di ricavi o compensi nel caso in cui i risultati conseguiti dal contribuente risultino inferiori o superiori, rispettivamente, ai valori minimi e massimi ammessi in base all’analisi svolta dalla banca dati degli studi di settore. Tutto ciò non dovrebbe comportare alcun onere di calcolo a carico del contribuente, in quanto sarà il software Gerico a fornire l’importo complessivo richiesto per la congruità, composto da una parte riferibile all’analisi di congruità “consueta” e da una parte riferibile al “peso” attribuito all’anomalia riscontrata con riferimento a uno o più degli indicatori previsti dal decreto 20 marzo 2007. Il suddetto importo di congruità è considerato dall’agenzia delle Entrate inscindibile per il confronto tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto atteso in base all’automatismo e, dunque, per l’effettuazione del controllo in caso di non congruità.
Anche al comma 19 della sopra citata legge si parla di indicatori di normalità: essi però non sortiscono alcun effetto in Gerico, in quanto si tratta di sensori per rilevare possibili condotte evasive e l’utilizzo di lavoratori irregolari. Questi nuovi indici, per i quali 2007 non ha ancora disposto il periodo d’imposta da cui dovrebbero essere applicati, impongono comunque ad una vasta platea di contribuenti di compilare l’allegato “Indicatori di normalità economica” previsto sia per Unico PF che per Unico SC ed SP. I contribuenti obbligati al nuovo adempimento sono quelli che hanno avviato o cessato l’attività nel 2006 o che nel 2006 hanno conseguito un ammontare di ricavi superiore a 7,5 milioni di euro.
Infine, al comma 20 e seguenti della Legge n. 296/2006 sono previsti gli “indicatori di continuità” che hanno come obiettivo quello di monitorare i contribuenti soggetti all’Ires per il solo primo anno di esercizio dell’attività, al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno delle società “apri e chiudi”. Per questi indicatori, il legislatore ha fissato la decorrenza a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 insieme al termine di approvazione e le conseguenze in caso di anomalie, ravvisabili nella possibilità di attivare un controllo specifico. Tuttavia, anche in questo caso emergono delle carenze: nulla si è disposto in termini di valori soglia che possano tracciare lo spartiacque per l’attivazione del controllo. Di conseguenza, non si è ancora in grado di comunicare a molte imprese la possibile “visita” del Fisco, finalizzata a riscontrare la “continuazione” dell’attività economica.
- ItaliaOggi, p. 31 – Studi di settore con l’occhio lungo – Santagada
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