Strutture sanitarie: comunicazione dei dati dei compensi riscossi
Pubblicato il 27 aprile 2022
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Le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute ad effettuare, entro il 30 aprile, la comunicazione relativa ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La scadenza per il 2022 è il 2 maggio visto che il 30 aprile cade di sabato.
L’obbligo di comunicazione
L’obbligo è stato introdotto dalla L. n. 296/2006 che ha previsto la riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
Le strutture sanitarie provvedono a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
Di conseguenza, le strutture sanitarie comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Strutture sanitarie obbligate
Quali sono le strutture sanitarie obbligate? Società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore
dei servizi sanitari e veterinari.
Per effettuare la comunicazione si deve utilizzare il modello SSP; la trasmissione telematica può avvenire tramite il prodotto gestionale “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Sanzioni
La mancata trasmissione telematica dei dati richiesti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro.
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