Strumenti di sostegno al reddito. Condizioni e sanzioni

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Strumenti di sostegno al reddito. Condizioni e sanzioni

Il 6 giugno scorso, l’ANPAL ha emanato un comunicato, spiegando dettagliatamente il meccanismo di condizionalità collegato alla fruizione di strumenti di sostegno del reddito, vale a dire il principio secondo cui chi ne è beneficiario è tenuto a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro, o ad accettare offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

Al riguardo, si specifica che l’articolo 21 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, aveva già introdotto misure di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, misure ancor più specificate nel comunicato ANPAL in esame.

Il principio di condizionalità

Il meccanismo di condizionalità si basa su un principio di gradualità delle sanzioni possibili ed a tal proposito si rammenta che, in caso di fruizione di NASpI o DIS-COLL, si applicano le seguenti sanzioni:

  • per mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, agli appuntamenti previsti dal patto di servizio personalizzato e per mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

  • la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, per ulteriore mancata presentazione;

  • in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione:

  • la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

  • in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Applicazione della sanzione e ricorso

I provvedimenti sanzionatori che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono adottati dal Centro per l'impiego, mentre l'INPS è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del Centro per l'Impiego stesso.

È, tuttavia, possibile opporsi in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l'Impiego, rivolgendosi al Comitato per la condizionalità presentando apposito modulo per il ricorso e producendo i seguenti documenti:

  • copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del Cpi;

  • fotocopia del documenti di identità del/la ricorrente;

  • ogni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente;

  • le prove dell'invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.

Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata o per raccomandata A/R:

Il Comitato motiverà la propria decisione e la comunicherà al/la ricorrente, al Centro per l'impiego e ad eventuali altri soggetti interessati tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

I principali strumenti di sostegno al reddito e cause di sospensione e decadenza

La NASPI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;

  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono, invece, accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

 

NB! Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

 

Sospensione e decadenza

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie e, al fine di calcolare il periodo di sospensione, si considera la durata del rapporto di lavoro, non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità riprende per il periodo residuo;

  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;

  • mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

Ulteriormente, la prestazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;

  • inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;

  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;

  • inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;

  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI.

 

NB! In aggiunta alle cause di decadenza dalla NASpI di cui sopra, il percettore perde l’indennità di disoccupazione se non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego, come stabilito dal citato art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 

 

La DIS-COLL

La DIS-COLL consiste nella indennità di disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS (a partire dal 1° luglio 2017, il beneficio è stato esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio).

L’indennità non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;

  • titolari di partita IVA;

  • amministratori e sindaci;

  • revisori di società;

  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Decadenza

ll beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;

  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL.

 

NB! In aggiunta alle cause di decadenza dalla DIS-COLL di cui sopra, il percettore perde l’indennità in questione in caso di non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come stabilito dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015

ANPAL - Comunicato del 6 giugno 2018

 

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