Stretta contro l'immigrazione clandestina: nuovo reato e aumento delle pene

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Stretta contro l'immigrazione clandestina: nuovo reato e aumento delle pene

Nuovo reato in caso di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina ed aumenti di pena per i trafficanti di esseri umani.

E' quanto dispone, in materia penale, il nuovo Decreto legge n. 20/2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023 e in vigore dal giorno successivo a quello della relativa pubblicazione.

Morte o lesioni personali da immigrazione clandestina: nuovo reato

Tra le disposizioni penali del Dl, la novità di maggiore rilievo è costituita, come detto, dall'introduzione, nel Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ), di una nuova fattispecie di reato, rubricata come "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina".

Ai sensi di tale fattispecie: "Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante...", viene punito con la reclusione:

  • da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone o se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
  • da quindici a ventiquattro anni se dal fatto deriva la morte di una sola persona;
  • da dieci a venti anni se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

La pena, inoltre, è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e) del TU, vale a dire quando:

  • il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  • il fatto è commesso da tre o più di persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  • gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Quando concorrono almeno due di queste ipotesi e nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter del TU, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

In caso di concorso con queste aggravanti, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

E' inoltre disposto che se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio. 

Aumento delle pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina

Altra modifica al TU sull'immigrazione si sostanzia nell'aumento delle pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina disciplinati dall'art. 12 del TU.

E così, la fattispecie che punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è sanzionata, a seguito della novella, con la reclusione da due a sei anni (invece che da uno a cinque anni) e, per i casi aggravati, da sei a sedici anni (invece che da cinque a quindici anni).

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