Strada non è urbana di scorrimento? Niente apparecchi elettronici di rilevazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23882 del 15 novembre 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Castrovillari avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una multa per eccesso di velocità impartita ad un automobilista sulla base di una rilevazione effettuata dalla Polizia stradale a mezzo di apparecchi elettronici a distanza, installati in una strada extraurbana secondaria.

La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto la decisione impugnata come “intangibile” essendo fondata sull'affermazione sia della necessità della contestazione immediata, qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell'elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada di specie in quanto erroneamente considerata strada urbana di scorrimento.

Viene in conclusione sottolineato come spetti “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.

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