Strada chiusa all’indennità per il lavoratore part-time

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Con la circolare n. 55, del 13 aprile 2006, l’Inps ribadisce ancora una volta che i periodi di inattività in caso di lavoro part-time verticale non possono essere indennizzati né con la disoccupazione ordinaria con requisiti normali né con quella ordinaria con requisiti ridotti. L’Istituto ha sempre mantenuto ferma la sua posizione di netto rifiuto della prestazione di disoccupazione durante i periodi di sosta del part-time verticale, respingendo le domande di disoccupazione presentate di volta in volta dai lavoratori che rientravano nella suddetta fattispecie. I motivi di tali reiezioni sono stati raccolti nella circolare n. 198/95 e possono essere così sintetizzati: le assunzioni sono state disposte a tempo indeterminato; l’attività lavorativa viene svolta per alcuni mesi dell’anno; viene applicato il contratto collettivo di categoria, compresi eventuali miglioramenti economici e normativi che intervengono nei mesi nei quali viene prestato un lavoro effettivo. Sulla base di queste considerazioni sono state intentate varie cause contro l’Inps davanti alla magistratura di merito e della Cassazione, concluse in maniera contrastante. Una risposta definitiva alla questione è stata data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 121, del 24 marzo 2006, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 3, del regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 6 aprile 1936. 

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