Stop alle agevolazioni fiscali per i fabbricati su aree “Pip”

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L’agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 72/E/2009 – afferma che il trasferimento di aree che rientrano nel perimetro dei piani comunali per insediamenti produttivi (Pip) è soggetto a imposta di registro in misura fissa e non sconta l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (Dpr 601/73, art. 32, comma 2). Si tratta di un bonus tributario che riguarda in maniera specifica i trasferimenti di aree e, pertanto, non si applica ai trasferimenti di fabbricati esistenti nel Pip. Dunque, specifica il Fisco, se l’area viene edificata mentre è ancora di proprietà del Comune, il trasferimento dal Comune al soggetto attuatore dell’intervento eidlizio concerne il fabbricato sorto successivamente e non l’area in sè, quindi non si può applicare ad esso il regime agevolativo previsto dal citato articolo 32 del Dpr 610/73. In altri termini, le agevolazioni che riguardano solo il terreno e non il fabbricato che su di esso è stato realizzato si rendono inapplicabili, dato che il suolo una volta edificato perde la sua individualità e diviene una componente dell’edificio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Imposta registro, occhio ai contratti - Felicioni

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