Stop al “massimale” con contributi ante-1996
Autore: eDotto
Pubblicato il 19 marzo 2009
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I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 che acquistano, dietro domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente. Lo precisa l’Inps, con la circolare n. 42 del 17 marzo 2009. Nel documento di prassi si legge che, a partire dalla data indicata, la contribuzione pensionistica va calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, senza applicare massimale contributivo. Il lavoratore che si trovi in questa situazione deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
- ItaliaOggi, p. 32 – Tetto pensionabile ai nuovi assunti - Comegna
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