Stock option, correzioni in vista

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Rispondendo ad una interrogazione parlamentare di Maurizio Leo (An) alla commissione Finanze della Camera, il ministero dell’Economia interviene direttamente sulle novità introdotte dalla manovra Finanziaria in materia di stock option. Precisamente, il Ministero ha annunciato che, se le azioni ricevute dal dipendente sono cedute entro cinque anni dalla loro assegnazione, il benefit non inciso precedentemente sarà tassato, ma si potrà richiedere il rimborso dell’eventuale imposta sostitutiva sul capital gain già versata. Una delle condizioni poste dal legislatore per fruire dell’agevolazione, consistente nell’esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente, è il mantenimento, per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione, di un numero di azioni non inferiore a quello rappresentativo della differenza tra il valore delle azioni stesse al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto. Il dubbio sollevato è se, venendo meno tale condizione, nel riqualificare il reddito come lavoro dipendente il contribuente interessato possa fruire di un credito d’imposta di un ammontare pari al versamento eventualmente già effettuato a titolo di capital gain. Il problema si crea se una parte delle azioni (nel numero consentito dalla legge) viene ceduta prima del quinquennio e, di conseguenza, viene corrisposta l’imposta sostitutiva sul relativo reddito di natura finanziaria e le restanti azioni sono anch’esse cedute prima della fine dei cinque anni. In tal caso, l’intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente. L’imposta sostitutiva precedentemente corrisposta in relazione alla prima cessione effettuata può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Il Ministero accoglie la soluzione prospettata solo parzialmente: accetta l’ipotesi di un rimborso, ma non un credito d’imposta. I termini per inoltrare l’istanza di rimborso (ai sensi del citato art. 38) sono di 48 mesi dalla data del versamento. Se questi tempi sono scaduti, il contribuente può attivare la procedura di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/92, cioè presentare domanda di restituzione dell’imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L’agenzia delle Entrate fa sapere che sarà emanata una circolare per illustrare le disposizioni del Dl 262/06 e dove si potranno trovare indicazioni anche per risolvere in via interpretativa, senza necessità cioè di interventi legislativi, la problematica sollevata dall’onorevole Leo.

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