Start up innovativa con chiarimenti dal Mise

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Sono 4 i pareri del ministero dello Sviluppo Economico, forniti ad altrettante CCIAA, in merito a quesiti sulle start up innovative.

Parere n. 147530 alla CCIAA di Reggio Emilia del 22 agosto 2014

Il ritardato o omesso adempimento dell'aggiornamento semestrale presso il Registro delle imprese delle informazioni relative alla qualifica non rappresenta presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981. Tuttavia fa scattare la perdita o sospensione di benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa.

Parere n. 147532 alla CCIAA di Verona del 22 agosto 2014

Se la start up ha già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’essere depositaria, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.

Parere n. 147538 alla CCIAA di Pesaro Urbino del 22 agosto 2014

La locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.

Pertanto, la start up costituenda è considerata:

- in possesso del requisito soggettivo, se si avvale di soci amministratori contemporaneamente impiegati nella stessa (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”);

- non in possesso del requisito soggettivo se si avvale di meri organi sociali, che amministrano la società ma non sono in essa impiegati.

Parere n. 147534 alla CCIAA di Padova del 22 agosto 2014

Ai fini della dichiarazione dell'attestazione del possesso dei requisiti per la qualifica di società innovativa già costituita alla data del 19 dicembre 2012 (entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012) è necessario l'unico parametro della costituzione: “Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.

Dunque, non rileva il requisito soggettivo che vorrebbe che la società “g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.
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  • ItaliaOggi, p. 26 - Start up, basta il deposito di un brevetto per l’iscrizione al registro delle imprese

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