Start up, il Mise e Unioncamere comunicano le esenzioni dei costi camerali

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La normativa sulle start up, art. 26, comma 8 del Decreto Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, stabilisce l’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle startup innovative e dagli incubatori certificati, a tutti gli atti depositati da tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio.

Tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”, spiega l'agenzia delle Entrate con circolare 16/2014, così per le imprese in oggetto scatta anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.

È la volta del Mise e di Unioncamere

Con il comunicato stampa del 12 giugno 2014, il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, rendono noto quanto contenuto nella circolare 16/E dell’11 giugno 2014 circa l'estensione dell'esonero dall' imposta di bollo e dai diritti camerali, relativamente all’iscrizione al registro delle imprese, a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative e incubatori certificati.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Start up senza diritti camerali - C.Fo.

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