Start-up e PMI innovative requisito della soglia del 15%
Pubblicato il 09 gennaio 2018
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Il Ministero dello Sviluppo Economico - parere n. 562754 del 29 dicembre 2017 – chiamato ad intervenire sul requisito di Start-up e PMI innovative della soglia delle spese in ricerca e sviluppo, chiarisce, alla luce delle nuove indicazioni fornite dall’OIC 24, che:
- i costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti;
- i costi di sviluppo possono essere capitalizzati nell’attivo patrimoniale.
Ne consegue, che è necessario scindere quelli relativi alla ricerca di base e quelli relativi allo sviluppo per inquadrare la fattispecie concreta.
Si ricorda che in questo periodo di prima applicazione della nuova disciplina, l’OIC 24 ha precisato che i «costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29».
Dunque, non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell’attivo, l’OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata.
Così, spiega la nota, per individuare la ricerca di base è necessario basarsi sulla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente. Nella definizione di costo di sviluppo rientra il risultato dell’applicazione della ricerca di base.
Ne consegue che, al fine del mantenimento del requisito in questione (il limite del rapporto del 15%), la società dovrà evidenziare la natura del costo, secondo i principi contabili sopra evidenziati ai fini della definizione del numeratore (e del relativo denominatore) da prendere in considerazione ai fini del calcolo percentuale.
- eDotto.com - Edicola del 18 luglio 2017 - Startup innovative con bilancio previsionale delle spese di R&S - Pichirallo
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