Stage, parte la mobilità Sud-Nord

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Cresce sempre di più il ricorso delle aziende alla fattispecie del tirocinio o “stage”, inteso come attività lavorativa non costituente un rapporto di lavoro come espressamente affermato dall’articolo 18 della legge 196/97. Il tirocinio sempre più spesso, infatti, sta assumendo il ruolo di mezzo iniziale per permettere ai giovani di accedere al mondo del lavoro. Questa tipologia di lavoro è anche definita “delavorizzato” in quanto reso al di fuori di un vincolo negoziale. I numeri che identificano l’esatto profilo di questo fenomeno non sono ancora ben chiari: spesso si tende a sottovalutare lo strumento del tirocinio come mezzo per ottenere una manodopera gratuita, che non può rivendicare stabilità e garanzie. A tutela dei lavoratori-stagisti esiste il potere degli organi di Welfare, che accertato l’effettivo rapporto lavorativo tra le parti possono intervenire, ogni qual volta riscontrino delle difformità rispetto alle previsioni di legge, riconoscendo la sussistenza del vincolo lavorativo e riqualificandolo secondo la natura di quanto effettivamente riscontrato. costituzionale, con la sentenza 50/2005, è intervenuta dichiarando l’illegittimità dei tirocini estivi di orientamento previsti dalla riforma Biagi (articolo 60, Dlgs 276/03) e attribuendo la competenza esclusiva della materia alle Regioni. Si fa riferimento oltre che all’articolo 18, legge 196/1997, anche al Dm 142/1998 e alla relativa circolare 92/1998.  

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