Stabilimenti termali - Verbale di accordo

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L’accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl 23.4.2004 (scaduto il 30 giugno 2005), sottoscritto in data 13 aprile 2006 da Federterme e organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi; Fisascat-Cisl, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e de Turismo; Uiltucs, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), ha previsto le nuove retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti delle aziende termali. Il nuovo accordo decorre dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007.

 

I nuovi minimi retributivi vanno corrisposti con decorrenza 1° maggio 2006, 1° gennaio e 1° maggio 2007.

 

 

 

Le parti hanno previsto - a copertura del periodo 1° luglio 2005-30 aprile 2006 - per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in forza alla data di stipula, la corresponsione di un importo una tantum, al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata, pari a 240 euro lordi per il IV livello da riparametrare.

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