Splafonamento regolarizzabile

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Splafonamento regolarizzabile

E' ammessa la regolarizzazione semplificata dello splafonamento Iva sugli acquisti eccedenti il plafond disponibile. L'Imposta sugli acquisti eccedenti il limite annuale riconosciuto, infatti, può essere assolta contabilizzando il debito nella liquidazione periodica anziché mediante versamento con il modello F24, purché entro il 31 dicembre dell'anno di commissione della violazione.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, in risposta ad un quesito sollevato da una società (in veste di esportatore abituale), che beneficia della possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972.

L'istante voleva avere conferma che fosse ancora attuale la possibilità di regolarizzare il superamento del plafond mediante computo dell'imposta e degli interessi nelle liquidazioni periodiche.

Splafonamento Iva

Lo splafonamento da parte dell'esportatore abituale incorre proprio nel caso in cui lo stesso abbia acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.

Come sanare lo splafonamento

L'Agenzia, nella risoluzione n. 16/E/2017, chiarisce che gli esportatori abituali possono regolarizzare la violazione utilizzando alternativamente una delle modalità già indicate in precedenti documenti di prassi.

Viene infatti ribadito che:

  • in caso di splafonamento, l’esportatore abituale, oltre all’Iva non assolta e agli interessi, è tenuto al versamento di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta (articolo 7, comma 4, Dlgs 471/1997),

  • lo splafonamento è una violazione regolarizzabile.

Le soluzioni prospettate al riguardo nel corso del tempo risultano ancora valide.

Pertanto, l’esportatore abituale che ha erroneamente acquistato o importato beni e servizi senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond, per regolarizzare la violazione commessa, può ricorrere alternativamente ad una delle seguenti modalità:

- richiesta al cedente prestatore di emettere note di variazione in aumento dell’Iva, fermo restando che rimane a carico dell’esportatore il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche avvalendosi del ravvedimento operoso;

- emissione di autofattura con versamento di imposta, interessi e sanzioni. L'autofattura deve essere emessa in duplice esemplare e contenere gli estremi identificativi di ogni fornitore;

- emissione di una autofattura con versamento delle sole sanzioni entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento.

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