Spazio alla ritenuta per l’avvocato che si difende da solo in giudizio

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La conclusione cui l’agenzia delle Entrate giunge nella risoluzione numero 106, del 19 settembre, prevede s’applichi la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di spese processuali dalla parte soccombente, anche se la parte vittoriosa, in qualità di avvocato, si è difesa da sola. Nella fattispecie, il giudizio ha interessato un avvocato che ha partecipato al processo civile avvalendosi della facoltà di difendersi personalmente. La parte soccombente ha versato al soggetto chiamato in causa (l'avvocato) non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche l’importo delle spese processuali, dovendo operare su queste la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del dpr 600/73. Alla contestazione, ad opera dell'avvocato, dell’applicazione della ritenuta, l’Agenzia risponde distinguendo tra le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino – che non rivestono rilevanza reddituale, data la loro natura risarcitoria – e quelle liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha agito in base all’articolo 86 del Codice di procedura Civile, che mantengono stessa qualificazione e stesso trattamento fiscale delle somme corrisposte di norma dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa che dal giudice ha ottenuto la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che versa i detti compensi professionali, nella qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Spese processuali con la ritenuta – Felicioni

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