Sovraindebitamento: fase esecutiva senza contributo unificato

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Sovraindebitamento: fase esecutiva senza contributo unificato

Sia per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, sia per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Deve infatti ritenersi che, in tali procedimenti, la parte abbia già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.

E' quanto si legge in un provvedimento del 7 febbraio 2023, con cui il ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha risposto al quesito formulato dal Tribunale di Torino, volto a conoscere il regime fiscale a cui assoggettare la fase esecutiva delle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza.

Il Tribunale rimettente, in particolare, aveva chiesto di conoscere se, per la fase esecutiva delle procedure menzionate, fosse dovuto un nuovo contributo unificato e, in caso affermativo, quale fosse il relativo importo.

Il ministero, come sopa evidenziato, ha risposto negativamente a tale interrogativo, dopo aver riscontrato, nei vari tribunali del territorio, una modalità operativa non univoca.

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