Sostegno INAIL all'inserimento lavorativo disabili per infortunio o tecnopatia

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Sostegno INAIL all'inserimento lavorativo disabili per infortunio o tecnopatia

Con la circolare INAIL del 25 luglio 2017, n. 30, vengono estese - in via sperimentale - le misure previste per il reinserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili anche alle persone la cui disabilità sia causata da un evento infortunistico o tecnopatico, alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.

Incentivi 1 - Reinserimento ed integrazione

Con l’adozione del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, di cui alla Determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, e con l’emanazione della relativa circolare applicativa INAIL del 30 dicembre 2016, n. 51, è stata in parte attuata la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2015 (legge del 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014), che ha attribuito all'INAIL competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, concretizzate in azioni formative di riqualificazione professionale, in progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e in interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Alla luce di tali attribuzioni, entro i limiti degli importi stanziati ogni anno, l’INAIL rimborsa ai datori di lavoro fino a un massimo di 150.000 euro per ciascun progetto personalizzato per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 216 (G.U. n. 187 del 13 agosto 2003).

Nel dettaglio, il rimborso può arrivare sino a:

  • 95.000 euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici;

  • 40.000 euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;

  • 15.000 euro per la formazione.

NB! La circolare INAIL n. 30/2017, fa sì che tali incentivi siano finalizzati a garantire alle persone con disabilità da lavoro, anche in caso di nuova occupazione, il medesimo sostegno per l’inserimento e l’integrazione lavorativa previsto in caso di conservazione del posto di lavoro, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, contenute nel decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221, del 23 settembre 2015) e nel decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221, del 23 settembre 2015).

Incentivi 2 - Nuova assunzione per i casi di disabilità tutelati da INAIL

Come anticipato, la circolare INAIL n. 30/2017 estende in via sperimentale alle nuove assunzioni dei soggetti disabili, a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali, le misure appena descritte.

Si precisa tuttavia che ad oggi, con il Regolamento e la relativa circolare attuativa sopra richiamati, l’Istituto ha disciplinato i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una tecnopatia.

Viceversa, gli interventi finalizzati a sostenere nuova occupazione potranno essere oggetto di compiuta disciplina solo a seguito della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro.

Ad ogni modo, in attesa della definizione dei necessari raccordi con il Ministero del Lavoro e con l’ANPAL, l’INAIL precisa la necessità di attivare, in via sperimentale, misure a sostegno dell’inserimento lavorativo, laddove sussista l’incontro tra domanda da parte della persona con disabilità da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro, anche a seguito dell'attività dei servizi a tal fine preposti dall’Istituto.

Come si vedrà, per accedere ai finanziamenti previsti in caso di interventi conseguenti all'assunzione di un disabile, il datore di lavoro dovrà elaborare e presentare uno specifico progetto d'inserimento, il quale andrà poi approvato dalle competenti direzioni di INAIL.

Ambito di applicazione degli incentivi

Qualora un datore di lavoro intenda assumere una persona con disabilità da lavoro derivante da infortunio o da tecnopatia tutelata dall’Istituto, il sostegno economico dell’INAIL si applica:

  • ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato;

  • ai contratti flessibili o a tempo determinato;

Al contrario, gli incentivi non si applicano:

  • ai soggetti tutelati dall’INAIL che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, quali studenti e cosiddette casalinghe;

  • ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato;

  • alle attività di lavoro autonomo.

Pertanto, qualsiasi datore di lavoro che intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’INAIL, potrà fruire del sostegno dell’Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto del contratto di lavoro che lo stesso deve porre in essere a garanzia del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e della piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Si segnala, altresì, che il contratto di lavoro può prevedere anche il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello di stipula, purché la data sia coerente con i tempi previsti per la realizzazione degli interventi individuati nel progetto di reinserimento lavorativo personalizzato.

NB! Relativamente alle tipologie di contratto, mentre non si ravvisano problemi di applicabilità degli incentivi economici per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per i contratti a tempo determinato o flessibili è necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

 

Gli incentivi si applicano a:

Gli incentivi non si applicano a:

Lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato

Soggetti non qualificabili come lavoratori

Lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro parasubordinato

Dipendenti delle amministrazioni statali

Lavoratori disabili assunti con contratti di lavoro flessibili

 

Lavoratori autonomi

Lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Progetto personalizzato per il lavoratore disabile

Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro derivante da infortunio o tecnopatia, è tenuto a predisporre e a presentare un progetto personalizzato, vale a dire costruito in base alle esigenze del lavoratore, per favorire lo svolgimento di attività lavorativa.

In primo luogo, oltre a manifestare alla sede INAIL competente per domicilio del lavoratore la propria disponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, il datore deve provvedere a comunicare, al fine di garantire l’appropriatezza degli interventi:

  • la mansione specifica cui sarà adibito il lavoratore;

  • la tipologia di contratto che intende attivare;

  • la durata del contratto di lavoro;

  • la sede di lavoro e la relativa unità produttiva.

Inoltre, presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto é che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva, in fase preassuntiva, da parte del medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. n. 131 del 27 maggio 1970), e che in esito a detta visita sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni.

Sulla base delle suddette informazioni, l’équipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, individua nell’ambito del progetto di inserimento lavorativo personalizzato gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro.

FASI PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO

1) Predisposizione del progetto personalizzato da parte del datore di lavoro, che indica mansione, tipologia e durata di contratto, sede di lavoro cui sarà destinato il disabile da infortunio o tecnopatia.

2) Elaborazione, da parte del datore di lavoro, di un piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal Regolamento (Determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258) per ciascuna tipologia di intervento.

3) Verifica di coerenza del piano esecutivo con il progetto di inserimento lavorativo, da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello.

4) Verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di inserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.

Approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo

La Direzione dell’INAIL territorialmente competente, una volta effettuate tutte le valutazioni e le verifiche necessarie, approva il progetto di inserimento lavorativo personalizzato e il relativo piano esecutivo e ne determina la relativa spesa, fermo restando che l’approvazione stessa è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto.

Successivamente, deve essere tempestivamente inviata al datore di lavoro una comunicazione con la quale, nell’informare della intervenuta approvazione condizionata del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi, si chiede l’invio della copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti.

A seguito dell’esito positivo delle verifiche, la Direzione territorialmente competente adotta il provvedimento che autorizza il datore di lavoro a procedere alla fase operativa di realizzazione degli interventi.

Richiesta anticipazione e rimborso spese

Il datore di lavoro che è stato autorizzato alla realizzazione degli interventi, a seguito della stipula del contratto di lavoro può richiedere l’anticipazione dei relativi costi per gli accomodamenti ragionevoli necessari per lo svolgimento della mansione specifica per cui lo stesso datore di lavoro ha assunto la persona con disabilità da lavoro, fino ad un tetto massimo pari al 75% dell’importo di spesa complessivo.

Ad ogni modo, ai fini del rimborso è necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento di autorizzazione a realizzare gli interventi, adottato a seguito della stipula del contratto di lavoro.

Tuttavia, qualora il contratto preveda il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello della stipula, il datore di lavoro potrà richiedere all’INAIL il rimborso delle spese effettivamente sostenute soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.

NB! Nessun rimborso di spese relative agli interventi potrà essere erogato al datore di lavoro, pur a fronte dell’approvazione del progetto e del relativo piano esecutivo da parte dell’INAIL, in assenza sia dell’assunzione del disabile da lavoro sia dell’effettiva adibizione del lavoratore alla suddetta mansione specifica.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

Determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258

Circolare applicativa INAIL 30 dicembre 2016, n. 51

Circolare INAIL 25 luglio 2017, n. 30

 

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