Sostegno ai “vecchi” contratti

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La circolare Inps 48/2009, già nell'Edicola del 1° aprile 2009, comunica che una nota del minlavoro ha sbloccato i fondi per il finanziamento delle riduzioni contributive agganciate ai contratti di solidarietà. Appresso, parte della nota redazionale contenuta nell’Edicola di inizio mese. Entro il 16 giugno 2009, i datori che hanno stipulato - dal (1°) gennaio 2004 al (31) dicembre 2005 - accordi di solidarietà difensiva, con intervento di Cigs, possono fruire delle riduzioni contributive spettanti in base alla riduzione di orario concordata. I benefici economici commisurati alla riduzione dell’orario di lavoro sono stati disciplinati dall’articolo 5 della legge n. 236/93. Sono previste percentuali diverse di riduzione degli oneri contributivi a seconda dell’entità della riduzione di orario di lavoro. La riduzione può essere riconosciuta per 24 mesi. Il beneficio si riferisce ad un periodo lontano nel tempo, pertanto le aziende cessate potranno recuperare gli importi spettanti con la procedura di regolarità contributiva. Il beneficio in questione è alternativo agli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno e ad ogni altra forma di riduzione contributiva.
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