Sospensione solo su attività effettivamente avviata

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Per il Consiglio di stato – sentenza n. 1654 del 22 marzo 2010 – deve considerarsi illegittimo il provvedimento comunale con cui viene disposta la sospensione dell’attività qualora un effettivo inizio di attività non sia intervenuto. La condizione per procedere alla sospensione dell'attività è, infatti, il precedente avvio della stessa attività negoziale, inteso come inizio dell'attività di vendita e non come attività a questa preordinata.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Un negozio è attivo solo se apre davvero - Bombi

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