Sospensione obbligo disabili. Per unità produttive in più province si ritorna al servizio provinciale
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 21 aprile 2012
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Con nota n. 5396 del 18 aprile 2012, il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sulla procedura da seguire per la fruizione della sospensione degli obblighi di occupazione di lavoratori disabili (Legge n. 68/1999), alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012.
La nota fa riferimento alla novità apportata dal decreto legge n. 5/2012, consistente nell'invio della comunicazione o delle domande di sospensione, da parte dei datori di lavoro con unità produttive ubicate in più province, non più alla sede provinciale ma al Ministero del lavoro.
In realtà, nella nota non si considera che tale novità è stata abrogata dalla legge di conversione – n. 35/2012 – del D.L. n. 5/2012, con effetto dal 7 aprile 2012. Da tale data, pertanto, l'istanza, presentata da imprese con unità produttive ubicate in più province, va inviata all'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, il quale provvede ad istruire la pratica e, d'ufficio, ne dà comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente.
In allegato alla nota, vengono forniti i due moduli - per la comunicazione e per la domanda di sospensione temporanea dagli obblighi occupazionali - che vanno utilizzati fino “alla messa in esercizio della procedura informatica”. Infatti, dal 15 maggio 2012, il procedimento verrà dematerializzato, con la conseguenza che gli invii dovranno essere effettuati per via telematica, attraverso il portale cliclavoro.gov.
PRONTUARIO LAVORO
- ItaliaOggi, p. 34 – Due modelli…. e nessun obbligo – Cirioli
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