Sospensione, l’indennità si può cumulare

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L’Inps con il messaggio n. 2058 del 23 gennaio 2007, dopo avere richiesto parere al ministero del Lavoro, ha precisato che le giornate di disoccupazione indennizzabili ai lavoratori sospesi con l’indennità ordinaria con requisiti normali vanno escluse dal conteggio per l’anno mobile, nel caso di ulteriore indennizzo per cause diverse dalle sospensioni. Facendo esplicito richiamo all’articolo 13 della legge 80/05, l’Inps ammette che la disposizione deve essere interpretata nel senso che le 65 giornate di indennità ai lavoratori sospesi non vadano conteggiate ai fini dell’anno mobile. Di conseguenza le giornate indennizzate ai lavoratori sospesi non dovranno essere conteggiate ai fini del computo dei 210 e 300 giorni. L’interpretazione non è stata però estesa ai lavoratori sospesi, dipendenti di imprese artigiane (art. 13 legge 80/05) per la disoccupazione a requisiti ridotti.   

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