Sospensione dell'esecuzione della pena anche in caso di violenza sessuale “attenuata”

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Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 34945 del 13 agosto 2013 - il condannato per violenza sessuale, di riconosciuta minore gravità, non è soggetto a limitazioni relative all'accesso ai benefici penitenziari, “diversamente dai condannati per altri delitti in materia di libertà sessuale e per lo stesso reato di violenza sessuale, ove non attenuato”.

Con la decisione in oggetto la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo condannato per violenza sessuale “attenuata” ex articolo 609-bis del Codice penale e volto alla concessione della sospensione dell'esecuzione della pena in considerazione del beneficio previsto per chi ha condanne inferiori a tre anni.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Pena sospesa se il reato è meno grave

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