Sospensione ammortamenti 2021, deduzione fiscale facoltativa
Pubblicato il 11 maggio 2021
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Pubblicata la norma di comportamento Aidc n. 212 del 10 maggio in tema di “Trattamento fiscale degli ammortamenti sospesi”, che richiama la regola temporanea prevista dal Legislatore nell’ambito delle disposizioni finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell’ottica di alleggerire gli effetti della pandemia sui risultati economici delle imprese.
Trattamento fiscale ammortamenti sospesi, norma temporanea per fronteggiare il Covid-19
La norma secondo cui alle imprese, che redigono il bilancio d’esercizio senza l’adozione dei principi contabili internazionali, è consentita la sospensione dell’imputazione, in tutto o in parte, degli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, è quella contenuta all’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104 del 2020, convertito nella Legge n. 126 del 2020.
Nello specifico, la disposizione prevede per le suddette imprese, con riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del Dl n. 104/2020, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2) del Codice civile, la possibilità di non effettuare, sino alla totalità, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Il secondo periodo del citato comma 7-bis prevede, inoltre, che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e, con il medesimo criterio, siano differite le quote successive, con conseguente prolungamento di un anno, relativamente a tale quota, del piano di ammortamento originario, ove tale maggiore durata sia ammissibile.
Infine, l’ultimo comma 7-quinquies dell’articolo 60 prende in considerazione le conseguenze di natura fiscale derivanti dalla applicazione della deroga, disponendo che la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali è, comunque, ammessa alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del Tuir, a prescindere dalla imputazione al conto economico: in altri termini, si ammette la deduzione degli ammortamenti sospesi e analoga previsione opera ai fini Irap.
Aidc: deroga in bilancio, una facoltà e non un obbligo
La commissione norme di comportamento dell'Aidc Milano, con la norma n. 212 pubblicata il 10 maggio, vuole proprio stabilire se la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti non imputati a conto economico sia semplicemente ammessa oppure sia obbligatoria (fatti salvi gli ordinari limiti di deducibilità delle quote di ammortamento di volta in volta applicabili nel caso di specie).
L’obiettivo è quello di prendere posizione su uno dei temi di maggiore problematicità in sede di redazione del bilancio 2020 e di determinazione del risultato fiscale.
La conclusione a cui giunge l’Associazione è che “la disposizione di cui al comma 7-quinquies consenta di, ma non obblighi a, dedurre, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, le quote di ammortamento non imputate a bilancio in applicazione della deroga di cui al comma 7-bis”.
Tale affermazione trova fondamento non solo nel dettato letterale della norma, secondo cui la deduzione degli ammortamenti sospesi è “ammessa”, indicando così chiaramente una facoltà e non un obbligo, ma anche in una interpretazione sistematica della stessa alla luce delle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli ammortamenti.
Per esempio, tale conclusione appare in linea con il contenuto del documento interpretativo n. 9 emanato dall’OIC, nel quale si precisa che qualora ci si avvalga della deroga di natura civilistica, la stessa “può” (e dunque non necessariamente deve) generare fiscalità differita.
Di qui, la conclusione dell’Aidc circa l’interpretazione dell’articolo 60, comma 7-quinquies del DL n. 104/2020: “Laddove l’impresa, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, decida di avvalersi della deroga di cui al comma 7-bis dell’articolo 60 del D.L. n. 104 del 2020, ha quindi la facoltà, ma non l’obbligo, di dedurre tali ammortamenti in sede di dichiarazione dei redditi, apportando una apposita variazione in diminuzione in sede di determinazione della base imponibile. In altri termini, dunque, la previsione di cui al comma 7-quinquies del Decreto deve essere considerata come una facoltà e non un obbligo. Si rileva che in assenza di tale previsione normativa gli ammortamenti non imputati non sarebbero stati deducibili, mancando la previa imputazione al conto economico dell’esercizio”.
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