Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai consorzi obbligatori per legge

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A seguito dell’introduzione dell’Imu in sostituzione dell’Irpef, con decorrenza gennaio 2012, sugli immobili non locati e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito complessivo, è stato più volte sollevato il quesito se i contributi versati ai consorzi obbligatori per legge possano ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente.

Il dubbio è sorto proprio in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu rispetto alle imposte dirette, dato che il Dlgs 23/2011 prevede l'esenzione del reddito fondiario dalle imposte dirette per quanto riguarda gli immobili non locati e soggetti all'Imu.

L’Agenzia delle Entrate ha offerto il proprio parere con la risoluzione n. 44 del 4 luglio 2013.

Nel nuovo documento di prassi si specifica, in aggiunta a quanto già anticipato con la circolare 5/E/2013, che è possibile portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi versati a consorzi obbligatori nei casi in cui, in assenza di Imu, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi avrebbero concorso al reddito complessivo, ma a condizione che l’importo del versamento non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.

Secondo l’Agenzia, infatti, l'effetto di sostituzione non deriva direttamente da norme interne all'Irpef, ma da una norma esterna che ha decorrenza dal 2012; inoltre l'Imu non è deducibile dall’Irpef e, quindi, non si può ipotizzare una deduzione “indiretta” del contributo al consorzio obbligatorio per legge.
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