Somministrazioni con indennizzo

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Il regolamento di attuazione dell’articolo 12, comma 2, lettera a) del dlgs 276 del 2003, predisposto dall’ente bilaterale per l’integrazione per il reddito e la formazione, contiene la data del 1° gennaio 2008, a partire dalla quale l’agenzia per il lavoro che abbia posto in disponibilità il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha diritto ad ottenere il rimborso (mediante conguaglio con i contributi che l’agenzia deve al fondo) degli oneri sostenuti per l’indennità di disponibilità.
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