Somministrazione senza scosse

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Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 7 del 25 marzo 2008, fornisce indicazioni sulle novità apportate dalla riforma del lavoro – legge 247/07 – in merito alle tipologie contrattuali. La circolare conferma quanto detto in occasione del Forum Lavoro 2008, organizzato dal Sole 24 Ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con la Fondazione studi, e spiega che i contratti di lavoro intermittente e di somministrazione a tempo indeterminato stipulati prima del 1° gennaio 2008 rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza.

La legge non ha previsto una norma transitoria, pertanto, la tesi sostenuta dalla direzione provinciale del Lavoro di Modena che riteneva abrogati i contratti di somministrazione e intermittenti posti in essere alla data citata è errata, come sostenuto dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che nella circolare 1/2008 nega effetti retroattivi in base all’articolo 11, comma 1, delle “Preleggi” e ritiene che i contratti in oggetto siano efficaci fino all’intervento di una causa di estinzione del rapporto.

Infine, si chiarisce che anche le clausole elastiche e flessibili del contratto part-time contenute in accordi individuali stipulate dal datore e dal lavoratore prima del 1° gennaio 2008 sono valide.

Sempre ieri, nella lettera circolare protocollo 4266, il ministero del Lavoro ha precisato che per il lavoratore che è stato assunto a tempo indeterminato con la disciplina sulle stabilizzazioni l’azienda può beneficiare della riduzione dei contributi prevista per i lavoratori disoccupati anche nel caso lo stesso lavoratore non abbia preventivamente fornito al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Dlgs 181/2000).

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