Somministrazione, appalto e distacco illeciti: sanzioni penali a maglie larghe

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Somministrazione, appalto e distacco illeciti: sanzioni penali a maglie larghe

Come annunciato nella nota prot. 1091 del 18 giugno 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sulle nuove sanzioni previste, dall’articolo 29 del decreto PNRR, in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione di lavoro nonché di appalto e distacco illeciti.

Ad essere oggetto stavolta di approfondimento è il cd. regime intertemporale, vale a dire lo spazio temporale di applicazione delle disposizioni in parola.

In buona sostanza, la nota prot. 1133 del 24 giugno 2024 definisce in relazione a quali condotte si esplicano gli effetti della riforma.

In particolare, ci si chiede: le novità del decreto PNRR, in vigore dal 2 marzo 2024, si applicano alle condotte iniziate prima di tale e proseguite oltre?

Una questione non di poco conto considerando le diverse conseguenze sanzionatorie e il nuovo rilievo penale degli illeciti in parola.

Somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: sanzioni in vigore dal 2 marzo 2024

Dal 2 marzo 2024 il decreto PNRR (art. 29, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) ha modificato l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della cd. Legge Biagi, restituendo rilievo penale alle esternalizzazioni illecite e inasprendo le pene previste.

Somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: sanzioni e regime intertemporale

Stante il rinnovato quadro sanzionatorio e acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 6050 del 20 giugno 2024), l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. 1133 del 24 giugno 2024, fornisce indicazioni in merito al regime intertemporale relativo alle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le nuove sanzioni penali del decreto PNRR, premette l’INL, si applicano in relazione alle condotte di somministrazione, appalto e distacco prive dei requisiti di legge poste in essere dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.

Le condotte iniziate e cessate prima del 2 marzo 2024 restano invece solo illeciti amministrativi. Ad esse pertanto continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa e depenalizzato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Per queste l’INL richiama le indicazioni fornite con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6/2016.

In riferimento ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data, conclude l’Ispettorato, hanno rilievo esclusivamente penale e sono soggette alle pene stabilite dal novellato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Tale conclusione è corroborata dalle posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza.

Con riferimento al reato di appalto illecito di manodopera (ma la stessa ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta e nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge), l’INL richiama le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nella sentenza n. 25313/2015.

Secondo tale sentenza “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori "occupati" e quantifica la sanzione tenendo conto di "ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione"), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori”.

“La natura permanente dell’illecito”, sottolinea l’Ispettorato nella nota n. 1133/2024 in commento, “comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.

Come si calcolano le sanzioni di carattere proporzionale nei periodi a cavallo

Posto che anche le condotte integranti la somministrazione di lavoro non autorizzata e fraudolenta o ipotesi di appalto e distacco illeciti iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data hanno rilievo penale, come si calcolano le sanzioni di carattere proporzionale?

L’Ispettorato, nella nota n. 1133 del 2024, fa al riguardo presente che nel calcolo delle ammende dovute confluiscono anche gli importi sanzionatori di carattere proporzionale del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

Il periodo antecedente al 2 marzo 2024, spiega l’INL, “concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale”.

Pertanto, per fare un esempio, supponiamo il caso che, a seguito di accertamento ispettivo, si sia rilevato l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione per 5 lavoratori e per 20 giornate lavorative ciascuno, in un periodo posto svolto a cavallo tra vecchia e nuova disciplina.

La sanzione penale va calcolata in questo modo:

60 euro + 20% (a titolo di maggiorazione) = 72 euro al giorno per lavoratore (salvo recidiva)

72x5x20 = euro 7.200 (sanzione totale applicata)

Si ricorda che l’importo delle sanzioni, in ogni caso, non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Sanzioni per somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti nel regime intertemporale in sintesi

Periodo

Tipologia di Sanzioni

Dettagli

Condotte cessate prima del 2 marzo 2024

Illeciti amministrativi

Applicazione delle sanzioni amministrative secondo D.Lgs. n. 8/2016 e circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro

Condotte poste in essere al 2 marzo 2024

Sanzioni penali

Applicazione delle sanzioni penali introdotte dal decreto PNRR

Condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e continuate dopo

Sanzioni penali

Applicazione delle sanzioni penali introdotte dal decreto PNRR e calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024

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