Somme indebitamente percepite dal lavoratore, restituzione senza rivalutazione

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Somme indebitamente percepite dal lavoratore, restituzione senza rivalutazione

Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito somme indebite, ossia in realtà non dovute dal datore di lavoro, la restituzione deve avvenire senza automatica rivalutazione monetaria. In tal caso, infatti, è necessario provare che il datore di lavoro abbia subito il danno da svalutazione, così come previsto dall’art. 1224, co. 2 cod. civ. Inoltre, sempre in materia di ripetizione di somme da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, la restituzione concerne esclusivamente quanto il lavoratore abbia indebitamente percepito, ossia la somma netta. È chiaro, dunque, che il datore non può pretendere di ottenere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, poiché trattasi di somme mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

A tanto sono giunti i giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15755 del 12 giugno 2019.

Somme indebitamente percepite dal lavoratore, il caso

Il caso affrontato dalla Suprema Corte trae origine da una diatriba sorta tra un lavoratore e la società datrice, a causa di un licenziamento giudicato nullo sia dal Tribunale che della Corte d’Appello di Roma. Le sentenze condanno la società a:

  • ripristinare il rapporto di lavoro ab origine;
  • versare in favore del lavoratore tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla data di effettiva reintegra.

I giudici di merito, tuttavia, hanno respinto la pretesa del lavoratore che intendeva restituire le somme indebitamente percepite dal datore di lavoro – consistente nell’indennità di preavviso – senza la maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.

La questione è finita davanti alla Corte di Cassazione.

Somme indebitamente percepite dal lavoratore, la sentenza

I giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso del lavoratore. Secondo gli ermellini, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria sulle somme dovute nell'ambito del rapporto di lavoro, ai sensi della norma di cui all'art.429 co. 3 c.p.c., è previsto soltanto per il lavoratore subordinato o per il lavoratore autonomo e dunque per il lavoratore che non abbia organizzato la propria attività avvalendosi di un'autonoma struttura imprenditoriale, non essendo ravvisabile in tal caso un rapporto di lavoro di natura coordinata.

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, le pronunce di primo e secondo grado hanno impropriamente fatto riferimento alla restituzione di somme lorde. Infatti, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, co. 1, del Dpr. n. 602/1973. Tale disposizione normativa prevede che il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

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