Solo risarcimenti per il parcheggio

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Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 11202 del 7 maggio scorso), sono ravvisabili a carico del costruttore/venditore che, nonostante il progetto originario, si riservi l'uso di una parte delle aree per legge destinate al parcheggio, esclusivamente responsabilità di natura amministrativa ed eventualmente penale, non potendosi invece individuare responsabilità di ordine privatistico, né oneri di ripristino dello status quo. Ed infatti, non è legittimo accordare la tutela al ripristino ad un rapporto mai esistito, essendo ammissibile solamente un risarcimento ai sensi degli artt. 871 e 872 c.c.
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