Solo la legge può indicare il soggetto abilitato al controllo sul divieto di fumo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 novembre 2009
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 6167 del 7 ottobre 2009, ha confermato la precedente decisione con cui il Tar Lazio aveva dichiarato parzialmente illegittima la circolare del ministero della Salute del 23 dicembre 2004 nella parte in cui veniva imposto ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l'obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare la conseguente contravvenzione.
Il Consiglio, condividendo quanto affermato dai giudici amministrativi regionali, ha giudicato evidente come la circolare, nella parte in contestazione, ponga in essere una violazione del principio della riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23, Costituzione; le prestazioni personali – spiega il Collegio - “possono essere imposte per la soddisfazione di interessi pubblici, ma unicamente dalla legge, che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell’imposizione”.
Il Consiglio, condividendo quanto affermato dai giudici amministrativi regionali, ha giudicato evidente come la circolare, nella parte in contestazione, ponga in essere una violazione del principio della riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23, Costituzione; le prestazioni personali – spiega il Collegio - “possono essere imposte per la soddisfazione di interessi pubblici, ma unicamente dalla legge, che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell’imposizione”.
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