Solo la gestione della struttura evita l’imposta

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Precisa l’Amministrazione finanziaria in risoluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, che i singoli servizi di restauro, manutenzione, inventariazione, riproduzione e digitalizzazione del materiale documentario conservato negli archivi di Stato non possono beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, n. 22, del Dpr 633/72, se affidati a terzi. Ciò in quanto tale esenzione può applicarsi agli archivi unicamente se assolvono alle finalità di studio e ricerca, poiché rappresentano struttura assimilabile alla biblioteca, le cui prestazioni nel loro complesso assicurano agli utenti la consultazione dei documenti per fini di studio e ricerca. Poiché l’istante intende affidare a terzi, con diversi contratti, interventi operativi che si configurano come generiche prestazioni di servizio, i relativi corrispettivi non possono beneficiare dell’esenzione.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Servizi d’archivio imponibili - Rosati

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