Solidarietà tributaria troppo ampia

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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 211/2008, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza in ordine alla norma (art. 6, D. Lgs. n. 507/1993) che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, crea solidarietà passiva tra il titolare dei mezzi pubblicitari e colui che vende i servizi oggetto di pubblicità. La Corte aveva già rigettato una questione del tutto simile con l'ordinanza n. 557/2000 ma la commissione ricorrente ha ritenuto del tutto diverso il caso in esame in cui non tutte le somme erano state richieste a titolo di imposta, ma anche a titolo di sanzione. Secondo la Corte, tuttavia, le sanzioni seguono l'obbligazione principale e traggono titolo dal mancato adempimento di questa. Ci si auspica, in ogni caso, che la Corte riveda la propria giurisprudenza in tema di solidarietà tributaria chiarendo il concetto di rapporto economico- giuridico che mano a mano è stato sempre più dilatato fino a ricomprendervi innumerevoli ipotesi.
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