Soggetti rioccupati: trattamento pensionistico a prescindere dalla durata del periodo di inattività

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L’Inps, con la circolare n. 89 del 10 luglio scorso, fornisce chiarimenti sulla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro. Alla luce di quando precisato dal ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009, e di quanto stabilito in precedenti giurisprudenziali in materia, si spiega che:

- non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità;

- in caso di pensione di vecchiaia il diritto sussiste anche quando il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente”;

- è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro.

Gioia Lupoi

Links Anche in
  • www.inps.it
  • ItaliaOggi, p. 34 – Pensioni comunque da liquidare – Alberici

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