Soggetti finanziari non bancari Nuove regole per i bilanci spiegate da Assoholding

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Soggetti finanziari non bancari Nuove regole per i bilanci spiegate da Assoholding

Assoholding – Associazione no profit nata con il fine di aggregare le holding italiane - nella circolare informa 14, ha illustrato le conseguenze del Dlgs n. 136/2015 sui bilanci dei soggetti finanziari non bancari.

A seguito delle modifiche apportate al TUB dal Dlgs n. 141/2010, si è operata una nuova regolamentazione del settore degli intermediari finanziari non bancari, con una riduzione del numero delle attività riservate. Alla luce di ciò, però, si è resa necessaria anche l'introduzione di disposizioni specifiche in tema di bilancio d'esercizio e consolidato. Il tutto è avvenuto con il Decreto legislativo n. 136/2015, che ha abrogato – tra le altre cose – anche il Dlgs n. 87/1992.

Nella circolare informa 14 vengono analizzati gli aspetti salienti del citato decreto legislativo, che attua le disposizioni comunitarie in materia di bilanci d'esercizio, bilanci consolidati e quelli relativi a talune tipologie di imprese.

La nuova disciplina del Dlgs 136/2015 per gli intermediari finanziari non bancari

Nel documento di Assoholding si analizza, quindi, l'ambito applicativo del Dlgs 136/2015, sottolineando come al riguardo sia stata fatta una distinzione tra:

  • intermediari Ifrs, ai quali si applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;
  • intermediari non Ifrs, tenuti invece a redigere il bilancio secondo le disposizioni del Dlgs. 136/2015 e delle relative norme attuative.

Relativamente agli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. 136/2015, in quanto non svolgono più attività riservata, la circolare precisa che la redazione del bilancio dovrebbe avvenire:

  • in base alle regole ordinarie previste dal Codice Civile e dal Dlgs 127/1991, nonostante il rischio che tali regole possano risultare poco efficaci nel rappresentare la realtà economico/patrimoniale e finanziaria della società, anche in considerazione del tipo di attività svolta;
  • dove è invece possibile l'adozione facoltativa in base al Dlgs 38/2005, secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Infine, specifica la circolare che per le società di minori dimensioni, in particolare le microimprese, è preclusa l'adozione, anche se in via facoltativa, dei principi contabili internazionali.

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