Socio escluso Restituzione comodato
Pubblicato il 18 ottobre 2016
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Bisogno urgente ed imprevisto Fine comodato
Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene concesso in comodato non deve essere necessariamente grave, ma piuttosto imprevisto (dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili.
Ne consegue che, non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento delle condizioni economiche del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare. Resta tuttavia ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti, con massima attenzione, il controllo di proporzionalità ed adeguatezza nel contemperare le particolari esigenze di tutela della prole ed il contrapposto bisogno del comodante.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, ordinando la restituzione, da parte del socio escluso da una s.n.c., dell ‘immobile avuto in comodato da quest’ultima ed adibito ad abitazione familiare.
Esigenze sociali prevalenti
Nel caso di specie – sottolineano gli ermellini – la società da cui l’attuale ricorrente è stato escluso, aveva a suo tempo concluso contratti di comodato con i propri soci, onde favorirne le esigenze abitative in luoghi prossimi alla sede sociale. Ma una volta venuto meno il vincolo sociale in capo al comodatario ricorrente, deve dunque ritenersi venuto meno anche l’interesse al facile raggiungimento della suddetta sede.
Ciò a cui quì va data prevalente importanza, ai fini della restituzione – argomenta ancora il Collegio con sentenza n. 20892 del 17 ottobre 2016, confermando quanto dedotto in appello - è la sopravvenuta esigenza di destinare l’immobile in questione ad attività della società (organizzandovi una sede per riunioni), previa attenta ponderazione delle esigenze del comodante e del comodatario; d’attività di impresa da un lato ed abitative dall'altro
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: