Società tra professionisti, dall'INAIL “profilo STP” per commercialisti

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Società tra professionisti, dall'INAIL “profilo STP” per commercialisti

E' operativo sul sito dell’INAIL il “profilo Stp”, esclusivamente per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, ai fini della gestione - da parte del legale rappresentante della Stp - degli adempimenti di natura assicurativa. Il rilascio delle credenziali avviene telematicamente, previa compilazione online di apposito modulo che prevede l’indicazione di alcuni dati essenziali, come la generalità e il codice fiscale del legale rappresentante della Stp, la denominazione sociale, il numero e la data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l'ordine territoriale di appartenenza, ecc.

La notizia è nella circolare INAIL n. 15 del 6 giugno 2019.

Società tra professionisti: la disciplina

Le Stp, regolamentate dall’articolo 10, co. da 3 a 9, della L. n. 183/2011, possono assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Le suddette società possono assumere la qualifica di società tra professionisti a condizione che l’atto costitutivo preveda:

  • l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
  • criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all'utente;
  • la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

In capo alla società tra professionisti sono previsti, in primo luogo, specifici obblighi di informazione del cliente la cui prova, unitamente al nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente stesso, deve risultare da atto scritto.

In particolare, al momento del primo contatto con il cliente la società deve informare il cliente stesso del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. A tal fine, la Stp deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

La Stp deve, inoltre, informare il cliente della possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e dell’esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Società tra professionisti: come chiedere il rilascio del “profilo Stp?

Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online, l’INAIL ha predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle Stp iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che prevede l’indicazione dei seguenti dati:

  • generalità e codice fiscale del legale rappresentante della Stp, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all’INAIL;
  • denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
  • Pec della società (depositata presso il registro imprese);
  • numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l'ordine territoriale di appartenenza;
  • la dichiarazione che i soci della Stp sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
  • numero del codice ditta con cui la Stp è iscritta all’INAIL, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel “quadro P” della polizza dipendenti).

L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico e indicata nel registro imprese (visura della CCIAA) come amministratore della Stp, ovvero al socio amministratore che ha presentato la domanda.

Società tra professionisti: adempimenti del legale rappresentante

Il legale rappresentante ha il compito di provvedere a profilare sotto la sua responsabilità:

  • i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’INAIL;
  • gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti. Tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione del legale rappresentante al momento del rilascio delle abilitazioni;
  • se stesso in qualità di socio professionista, ove ricorra tale circostanza.

Società tra professionisti: gestione del LUL

In merito alla gestione dei servizi relativi al LUL (Libro Unico del Lavoro), la circolare precisa che l’autorizzazione alla numerazione unitaria del predetto documento deve essere riferita alla Stp e non al singolo socio professionista.

Inoltre, le Stp che elaborano il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria inferiore a 100, devono procedere autonomamente all’acquisizione dei codici ditta sulla nuova numerazione unitaria, utilizzando l’apposita procedura di inserimento singolo o tramite l’upload di un file.

Viceversa, qualora la Stp abbia un numero superiore a 100 deleghe è possibile il trasferimento centralizzato delle deleghe medesime, inoltrando tramite Pec apposita richiesta alla Direzione centrale rapporto assicurativo (dcra@postacert.inail.it).

Allegati Anche in
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