Società di comodo. Requisiti accertati anno per anno
Pubblicato il 23 maggio 2017
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Con ordinanza n. 12829 del 22 maggio 2017 la Corte di cassazione si occupa dei requisiti riguardanti le società di comodo accogliendo il ricorso presentato da una società che si era vista notificare un avviso di accertamento contenente maggiori imposte perché considerata società non operativa.
Nel ricorso in cassazione l’istante si duole del fatto che la Ctr non avesse considerato le ragioni presentate dal ricorrente come spiegazione del mancato raggiungimento delle soglie per non essere considerata società non operativa.
Nell’ordinanza n. 12829, i giudici tributari precisano che, in materia di società di comodo, il mancato raggiungimento dei parametri di cui all’articolo 30, legge n. 724/1994, indica che la società è da considerarsi non operativa. Ma la stessa può fornire prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia minima di operatività.
Nel caso discusso, il contribuente ha dato prova mettendo in luce che l’esercizio accertato era quello in cui vi è stata startup dell’attività.
In sede di rinvio, pertanto sarà il giudice ad accertare l’esistenza dei presupposti.
Nella pronuncia della Cassazione viene anche affermato come lo status di società non operativa risultante dall’applicazione dei parametri non deve essere considerato permanente, ma deve essere accertato anno per anno, potendo una società essere operativa in un esercizio e non operativa in quello successivo. Pertanto i dati relativi ad un solo anno non sono sufficienti ad attribuire in modo assoluto la presunzione di non operatività ad altri esercizi.
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