Società a controllo pubblico. Studio del Notariato

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Società a controllo pubblico. Studio del Notariato

Il D.Lgs. n. 175/2016 – Testo unico società partecipate – ha dato vita ad un corpo di norme costituente un vero e proprio “diritto speciale” sulle società a controllo pubblico, nonché sulle altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Essendo numerose le prescrizioni innovative, il Consiglio nazionale del Notariato, con il proprio studioControllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del Tusp”, ha sentito la necessità di analizzarne e valutarne la effettiva portata, a partire dalle definizioni.

Controllo pubblico. Nozione ampliata

Così, per quanto concerne la nozione di “società a controllo pubblico”, il Tusp non si limita a rinviare alla disposizione dell’art. 2359 c.c. (controllo interno di diritto o di fatto), ma amplia il concetto, configurando un controllo congiunto o condiviso, allorché le norme legali o statutarie o gli accordi parasociali attribuiscano agli enti pubblici partecipanti una “influenza determinante” sull’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche. In questo modo, il legislatore ha modificato le regole d’imputazione del controllo, consentendo di attribuire la qualità di “co-controllante” anche all’amministrazione che abbia una partecipazione di modesta entità, ma il cui voto sia concretamente necessario, secondo le regole organizzative del patto parasociale o del contratto di coordinamento (ed in relazione allo statuto della controllata).

Regime organizzativo

Secondo la nuova normativa, le società a controllo pubblico restano assoggettate ad una disciplina peculiare degli organi di amministrazione e controllo, concernente la loro strutturazione e composizione. E’ previsto l’affidamento della gestione a un amministratore unico, ma è altresì consentito all’assemblea di deliberare motivatamente (“per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”) la nomina di un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, ovvero l’adozione di uno dei sistemi alternativi (dualistico o monistico) di amministrazione e controllo (art. 11).

Ed ancora, la disciplina del Tusp si estende ai requisiti soggettivi, ai compensi ed alle deleghe gestionali, con importanti limitazioni all’autonomia societaria, volte ad arginare la tendenza alla proliferazione delle cariche, dei comitati consiliari e delle deleghe, nonché la moltiplicazione dei compensi e la previsione di emolumenti aggiuntivi. Va poi segnalata l’estensione del controllo giudiziario sull’amministrazione, ex art. 2409 c.c., a tutte le società a controllo pubblico, a prescindere dalla forma adottata (s.p.a. o s.r.l.) e della quota di partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione. Regole particolari vigono, infine, in materia di “quotazione nei mercati regolamentati” ed in materia di “gestione del personale”.

Società in house

Lo Studio in esame – n. 228 -2017/l, pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio nazionale del Notariato il 30 novembre 2017 - precisa che tutte le regole dettate per le società a controllo pubblico si applicano, naturalmente, anche alle società in house. Trattasi in particolare di una species di società controllate (direttamente o indirettamente) da una o più pubbliche amministrazioni, che si caratterizzano per il fatto di possedere un singolare assetto proprietario e di governance compatibile con l’affidamento diretto, senza procedura competitiva, di contratti pubblici da parte degli enti partecipanti. Queste società sono assoggettate, pertanto, a requisiti più rigorosi, nel senso di deroghe ancora più forti alla disciplina societaria comune.

Controllo analogo congiunto

Importante precisazione, infine, giunge in ordine al concetto di “controllo analogo congiunto”, per cui si richiede all’organo amministrativo della società partecipata - oltre alla partecipazione al capitale, seppur in comune con altri enti partecipanti - la possibilità di influenzare e di condizionare in positivo, e non soltanto in negativo (attraverso un mero concorso volitivo, che non potrebbe assimilarsi al controllo sui propri uffici), l’assunzione delle decisioni di maggiore rilevanza della società in house. In mancanza di ciò, non si avrebbe controllo congiunto e non si giustificherebbe la dispensa dall’obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica.

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