Società in perdita sistemica. Fino al 1° settembre si può presentare l’interpello di disapplicazione
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 22 agosto 2012
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Le società in perdita sistemica a cui si può applicare la disciplina delle società di comodo, nel caso in cui non si verifichi una causa di esclusione prevista dall’art. 30 della Legge n. 724/94, possono chiedere la disapplicazione della normativa ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30 presentando una specifica istanza di interpello all’agenzia delle Entrate.
L’istanza deve indicare l’anno per cui si richiede la disapplicazione oltre che l’anno/anni, compresi nel periodo di riferimento, per i quali si vuole dimostrare l’esistenza di cause oggettive che hanno portato alla perdita. La dimostrazione dell’esistenza di tali cause quale ragione della perdita, non potendo essere queste ultime imputate alla società, consente di ottenere la disapplicazione della norma.
L’istanza deve essere presentata in modo da poter avere una risposta prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012. Precisamente, prevedendosi un tempo pari a 90 giorni (vale la regola dl silenzio-assenso) dalla sua presentazione alla sede territoriale competente per l’accertamento, il termine ultimo di presentazione per la disapplicazione sarebbe quello del 2 luglio 2012 (novantesimo giorno precedente alla scadenza della dichiarazione Unico 2013).
Ma, come meglio precisato dall’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E/2012, dal momento che vale l’obbligo di rideterminazione degli acconti, per poter beneficiare della non applicazione delle sanzioni sui conguagli, il termine dei 90 giorni deve essere calcolato dal termine ultimo per il pagamento della seconda rata di acconto: 30 novembre 2011.
Ne deriva che l’ultimo giorno per la presentazione dell'istanza, al fine di beneficiare della non applicazione delle sanzioni in caso di conguaglio sull'acconto da effettuarsi entro il 30 novembre 2012, è quello dell'1 settembre 2012.
A questo punto, dunque, non deve trarre in inganno quanto esposto nella risoluzione n. 81/E/2012, in cui si legge che sono da considerare tempestive le istanze sulle perdite presentate in data 3 luglio 2012.
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