Società di comodo “vincolate”

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L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5 del 2 febbraio 2007 chiarisce molti aspetti della disciplina delle società di comodo. In particolare, viene analizzata la procedura di disapplicazione mediante interpello preventivo, mentre viene rinviata ad un prossimo passaggio l’analisi della procedura di scioglimento agevolato. Secondo l’Agenzia, l’eventuale accertamento è impugnabile solo se il contribuente aveva, a suo tempo, presentato istanza di interpello; in caso contrario il ricorso è inammissibile. L’interpello disapplicativo è cioè necessario per contestare gli avvisi di accertamento. La presentazione dell’interpello disapplicativo è ammissibile solo ai fini delle imposte dirette e dell’Iva: ciò perchè, nel primo caso conta il test di operatività sui redditi, mentre nel secondo, ciò che rileva è il conseguimento dei ricavi minimi. Inoltre, le società in liquidazione dovranno dimostrare che la procedura avviata non è solo formale, ma persegue lo scopo di realizzare l’attivo. La norma del nuovo interpello preventivo per le società di comodo introdotto dal Dl 223/06, come condizione per evitare il reddito minimo, e ripresa dalla circolare 5/E, ha decorrenza dall’esercizio 2006, mentre per gli anni precedenti varranno ancora le vecchie regole, anche in sede di accertamento.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Società di comodo, difesa difficile – Liburdi
  • ItaliaOggi, p. 38 – Domanda ammissibile solo per imposte dirette e Iva – Felicioni

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