Società di comodo, prospetti senza crediti

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L’autore dell’articolo torna sulla circolare 44/E del 9 luglio scorso, che fornisce chiarimenti in ordine alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative, di cui all’articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 23 dicembre particolare, la circolare precisa che i crediti aventi natura commerciale, poiché generati da operazioni finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, non sono rilevanti nella base di computo al fine dell’effettuazione del test di operatività. La società creditrice non è dunque soggetta alla disciplina. Un’altra precisazione riguarda i beni in usufrutto ai soci o loro familiari: poiché in questo caso si realizza un utilizzo di beni rispondente a finalità extraimprenditoriali e non legate ad un interesse effettivo all’attività esercitata, questi beni devono rientrare tra gli asset rilevanti ai fini del test di operatività e ai fini della determinazione del reddito minimo. Altri chiarimenti riguardano le società Holding e le imprese edili. Le holding che detengono partecipazioni qualificate in società a loro volta non operative, sono soggette alla medesima disciplina delle società non operative. Le imprese edili che acquistano terreni e non ottengono il permesso di costruire, disapplicano la disciplina delle società non operative.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Società di comodo, prospetti senza crediti - Montemurro

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